13/05/2020
In relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, il Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.04.2020, ha disposto misure circa l’attività di riscossione ed i termini di pagamento.
Dette misure sono state adottate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Di seguito, volutamente in maniera schematica, vengono riassunte le maggiori novità.
• PERIODO DI SOSPENSIONE NOTIFICA ATTI:
Nel periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento (neppure mediante pec).
Per i soli contribuenti che, al 21 Febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cd. “zona rossa” la sospensione ha inizio dal 21 Febbraio 2020. (Per informazioni circa i suddetti comuni si veda l’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Nel periodo di sospensione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può attivare alcuna procedura esecutiva (es. pignoramento) o cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca).
• CARTELLE DI PAGAMENTO GIA’ NOTIFICATE:
In merito alle cartelle di pagamento con scadenza successiva all’8 Marzo 2020, i termini di pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I pagamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 30 Giugno 2020.
• TERMINE ENTRO CUI PAGARE LE CARTELLE SOSPESE:
Il contribuente avrà tempo di pagare le cartelle già notificate e sospese sino al 30 Giugno 2020.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro, dunque, il 30 Giugno 2020, fatta salva la richiesta di rateizzazione (da presentare sempre entro il 30.06.2020).
• CONTRIBUENTI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (“ROTTAMAZIONE-TER”):
Per coloro che non hanno provveduto al pagamento della rata con scadenza 28 Febbraio 2020 potranno provvedere al pagamento entro il 31 Maggio 2020.
La rata di Maggio 2020 dovrà essere pagata entro il 31 Maggio 2020, per non perdere i benefici della rottamazione.
• CONTRIBUENTI CHE HANNO ADERITO AI PIANI DI RATEIZZAZIONE:
Per coloro che hanno un piano di rateizzazione in corso, le scadenze dall’08 Marzo al 31 Maggio 2020 sono sospese. Le rate dovranno essere pagate entro e non oltre il 30 Giugno 2020.
• CONTRIBUENTI CHE HANNO ADERITO AL “SALDO E STRALCIO”:
Per coloro che hanno aderito al “Saldo e stralcio”, la scadenza della rata del 31 marzo 2020 è stata differita al 31 maggio 2020. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro e non oltre il 31 maggio 2020.
Avv. Claudia Marceca
12/05/2020
OGGETTO:
Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.
Con la circolare INAIL n. 13/2020, l’Ente chiarisce alcuni aspetti relativi alla tutela assicurativa nei casi di infezione da nuovo coronavirus(SARS-CoV-2) avvenuti in occasione di lavoro, già affrontati dall’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 9913/2016 è sufficiente che il contagio sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie e non necessariamente nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore).
CHI RIGUARDA:
Tutti i lavoratori assicurati all’Inail, che operano sia nel settore pubblico che in quello privato, che hanno contratto infezione da nuovo coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro e più precisamente negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative.
L’INAIL ha effettuato una distinzione tra due categorie di lavoratori:
1) gli operatori sanitari e tutti i lavoratori a contatto con il pubblico/utenza (es. lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, …).
Per tali categorie di lavoratori vige, a causa dell'esposizione ad un elevato rischio di contagio, la presunzione semplice di origine professionale.
2) tutti gli altri lavoratori, per i quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice.
COME SI APRE IL CASO DI INFORTUNIO – DENUNCIA DI MALATTIA-INFORTUNIO:
Per tutti i lavoratori, il medico certificatore dovrà redigere il consueto certificato di infortunio (come previsto dall’articolo 53, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 1124/1965), inviandolo telematicamente all’Inail.
I datori di lavoro pubblico o privato assicurati all’Inail, dovranno continuare ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi dall’articolo 53 D.P.R. 1124/1965. 1124/19651124/1965 e successive modificazioni.
E’ di fondamentale importanza la corretta compilazione della denuncia di infortunio circa la valorizzazione dei campi relativi ai dati necessari per assolvere l’adempimento dell’obbligo correlato al citato articolo 53: la data evento, la data abbandono lavoro e la data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio.
Solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto.
DECORSO DELLE PRESTAZIONI INAIL:
Nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro, le prestazioni Inail vengono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato, cui consegue l’astensione dal lavoro.
L’INAIL dunque tutela tali affezioni morbose inquadrandole nella categoria degli infortuni sul lavoro, per quanto attiene l’aspetto assicurativo, come previsto per le malattie infettive e parassitarie (Circolare Inail 23 novembre 1995, n. 74), equiparando dunque la causa virulenta a quella violenta.
Un importante aspetto su cui l’Ente si è espresso è il seguente: oltre ai casi previsti per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui risulti problematica l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio. Qualora il lavoratore non possa provare o non conosca l’episodio da cui ne è derivato il contagio, né sia possibile presumere che il contagio si sia verificato nello svolgimento delle mansioni/lavorazioni, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Avv. Claudia Marceca
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